SERVIZI OFFERTI
Attività di collaborazione e vendita servizi legali
all’Ufficio Tributi del Comune
Nell’ambito di tale attività vengono offerti i seguenti
servizi di aggiornamento e di assistenza legale:
1) abbonamento annuale ad una rivista on line edita dal nostro studio
in materia tributaria e trasmessa via posta elettronica, contenente:
- rassegna mensile dei principali articoli e recensioni pubblicate sulla stampa specializzata, nonché delle principali decisioni giurisprudenziali in materia di tributi locali con approfondimenti e spiegazioni dedicate alle problematiche tributarie dei Comuni;
- un parere legale mensile in materia di tributi locali, finalizzato ad approfondire le principali questioni giuridiche in materia, nonché le novità normative in materia tributaria;
2) risposta a quesiti scritti su base annua, da inviarsi
a mezzo posta elettronicaovvero a mezzo fax;
3) assistenza nella fase di riscossione forzata delle entrate, mediante predisposizione delle bozze di atti necessari per lo svolgimento diretto di tale attività da parte del Comune;
4) assistenza in caso di contenzioso in sede tributaria, attraverso la redazione degli atti contenenti le controdeduzioni del Comune, così come prescritte ai fini della costituzione in giudizio da parte dell’Ente, ai sensi del D.Lgs. 546/1992;
5) verifica delle modalità operative riguardanti l’attività di controllo dei tributi (elaborazione testo avvisi, esame procedure, introduzione strumenti deflattivi del contenzioso);
6) elaborazione della metodologia operativa per lo svolgimento
dell’attività di accertamento dei tributi;
7) verifica degli atti posti in essere dall’Ufficio Tributi;
8) redazione di bozze di atti (lettere di risposta ai contribuenti, delibere).
L’attività di supporto all’Ufficio Tributi comprende altresì la revisione generale dei regolamenti comunali in materia tributaria, con riferimento ai seguenti servizi:
1) revisione generale dei regolamenti comunali in materia tributaria per l’anno 2009, con particolare riferimento ai seguenti regolamenti:
- regolamento generale delle entrate;
- regolamento I.C.I.;
- regolamento T.A.R.S.U./T.A.R.E.S., con aggiornamento alle norme del D.P.R. 158/1999 (Metodo normalizzato);
- regolamento T.O.S.A.P. / C.O.S.A.P.;
- regolamento imposta/canone sulla pubblicità;
- regolamento per l’irrogazione delle sanzioni amministrative;
- regolamento relativo agli strumenti deflativi del contenzioso.
2) revisione annuale dei regolamenti comunali in materia tributaria, con aggiornamento alle normative intervenute durante l’anno (a partire dal secondo anno di consulenza, ove nel corso del primo anno si sia provveduto alla revisione generale dei regolamenti).
I suddetti servizi, pur potendo essere acquisiti singolarmente dal Comune, vengono normalmente offerti nell’ambito di una forma di collaborazione generale, di durata annuale o pluriennale, finalizzata a fornire un supporto all’ufficio non soltanto in materia di contenzioso, ma a garantire un’assistenza legale a fronte della globalità dei problemi di natura giuridica che l’Ufficio Tributi di un Comune deve normalmente affrontare.
Un rapporto di collaborazione strutturato in tale maniera, che grazie alle attrezzature informatiche supera agevolmente i problemi determinati dalla distanza, rende possibile la prestazione di un’assistenza legale a favore dell’Ufficio Tributi del Comune, anche a fronte del pagamento di una cifra forfetaria annuale e, quindi, con costi notevolmente inferiori rispetto a quelli normalmente richiesti da uno studio legale per specifiche prestazioni,
Gestione del contenzioso tributario
pur nel rispetto del D.M. del 20 luglio 2012 n. 140.
Tale attività si realizza attraverso l’assistenza legale in sede giudiziaria, mediante rappresentanza in udienza davanti alla Commissione Tributaria, ovvero davanti ai giudici amministrativi (T.A.R.) e civili, per cui sia necessaria l’assistenza di uno studio legale .
Per tale assistenza in giudizio, che costituisce l’attività propria di un legale, non è possibile quantificare un corrispettivo in via preventiva, essendo la stessa soggetta al D.M. 140/2012,
Organizzazione e gestione di corsi di formazione in materia tributaria
Rispetto dei vincoli nei confronti degli Enti localile cui tariffe sono legate al valore della lite.
Tuttavia, ove tale assistenza sia «connessa» e conseguente al contratto di assistenza legale di cui sopra, essa viene offerta a costi sempre pari ai minimi tariffari per ogni posizione.
Tale attività si realizza attraverso l’organizzazione di corsi dedicati al personale comunale e finalizzati all’aggiornamento normativo in materia fiscale e tributaria, secondo un programma dei corsi personalizzabile in base alle esigenze dei singoli Comuni.
con riferimento alla sottoscrizione di contratti di consulenza
a favore di professionisti esterni
Per quanto riguarda i vincoli nei confronti degli Enti locali con riferimento alla sottoscrizione di contratti di consulenza a favore di professionisti esterni, inseriti dalla L. 30 dicembre 2004 n. 311 (Finanziaria 2005) e quindi dalla L. 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008), si ritiene che gli stessi non si applichino alle prestazioni ed ai servizi offerti dal nostro studio, per le seguenti ragioni.
Nello specifico, l’art. 3 della Finanziaria 2008 aveva disposto, ai commi 55 e 56, che:
«55. L’affidamento da parte degli Enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’Amministrazione può avvenire solo nell’ambito di un programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera b) D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
56. Con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’Amministrazione.
Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze.
L’affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale».
Le previsioni contenute nella L. 244/2007 sono state successivamente modificate dalla L. 6 agosto 2008 n. 133, di conversione del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, il quale, all’art. 46, ha disposto che:
«1. Il comma 6 dell’articolo 7 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dal D.L. 4 luglio 2006 n. 233, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006 n. 248, e da ultimo dall’articolo 3, comma 76 L. 24 dicembre 2007 n. 244, è così sostituito: “6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell’articolo 1, comma 9 D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2004 n. 191, è soppresso.”.
2. L’articolo 3, comma 55 L. 24 dicembre 2007 n. 244 è così sostituito: “Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 42, comma 2 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267”.
3. L’articolo 3, comma 56 L. 24 dicembre 2007 n. 244 è così sostituito: “Con il regolamento di cui all’articolo 89 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali”.
Le nuove disposizioni hanno quindi corretto la precedente normativa, mitigando il rigore introdotto in prima battuta dalla L. 244/2007, ed hanno stabilito che gli incarichi esterni possono essere conferiti soltanto con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge ovvero previste preventivamente dall’Amministrazione nell’ambito di un programma consiliare, ma soprattutto hanno previsto che la quantificazione del limite massimo di spesa per tali incarichi esterni non dovrà più essere fissato a livello regolamentare (per sua natura uno strumento assolutamente non elastico e che rischiava di «ingessare» l’attività degli uffici), bensì nell’ambito del bilancio preventivo.
Ribadita la correttezza di tale modifica normativa, si evidenzia che - a fronte delle disposizioni introdotte dal D.L. 112/2008 - gli incarichi esterni potranno continuare ad essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, ovvero a professionisti iscritti in ordini o albi, alle condizioni dettate dalla norma, in tutte le ipotesi in cui gli stessi rispondano ad esigenze cui gli Enti locali non possano far fronte con personale in servizio.
Sotto questo profilo, si evidenzia che le nuove disposizioni normative non riguardano più soltanto gli incarichi di studio o di ricerca, ovvero le consulenze, affidati a soggetti estranei all’amministrazione, ma comprendono ora espressamente tutte le tipologie di prestazioni rese da soggetti esterni.
Premesso quanto sopra, si ribadisce peraltro che i servizi offerti dallo studio rispondono pienamente alla nuova normativa, in quanto non riguardano prestazioni di contenuto generale, non preventivamente definite, bensì la fornitura a favore dell’Ente locale di specifici servizi, caratterizzati dalle seguenti peculiarità:
a) l’oggetto della prestazione corrisponde pienamente alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, in quanto si riferisce ad attività istituzionali stabilite dalla legge, nonché ad obiettivi e progetti specifici e determinati : sotto questo profilo, le prestazioni ed i servizi forniti dallo studio risultano allo stesso modo coerenti con le esigenze di funzionalità dell’Ente, in quanto determinano un supporto a favore dell’Amministrazione comunale ed, in particolare, dell’Ufficio tributi nell’ambito dello svolgimento della propria attività di verifica tributaria, che costituisce sicuramente uno dei settori di attività più complessi (e rilevanti sotto il profilo economico) in cui il Comune deve operare;
b) i servizi offerti, data la loro specialità e la elevata qualificazione formativa posta alla base della loro erogazione, caratterizzata dalla accertata esperienza nel settore tributario del nostro studio, risultano oggettivamente non ottenibili dalle risorse umane disponibili all’interno del Comune , in particolare negli Enti di dimensioni medio - piccole;
c) i servizi offerti hanno natura temporanea, preventivamente determinata sia nella durata che nel luogo, nell’oggetto e nel compenso previsto per la loro erogazione.
In tal senso, si ritiene altresì opportuno evidenziare che sin dal 2005 tutti i contratti proposti dallo studio sono stati caratterizzati dalla vendita di specifici servizi (che il Comune può scegliere di acquistare in forma singola oppure in forma cumulativa, ad un prezzo complessivo agevolato) di natura particolare, che - proprio perché caratterizzati dalla elevata specializzazione in materia tributaria - si ritiene possano essere acquisiti a seguito di trattativa privata, in quanto fornibili soltanto da soggetti che l’Amministrazione reputi idonei e dotati di una preparazione specialistica in materia e quindi sostanzialmente assimilabili agli incarichi conferiti «intuitu personae» per integrare gli organi di staff del Sindaco , in relazione ai quali la Sezione autonomie della Corte dei Conti, nell’elaborare le linee guida sulla Finanziaria 2008, aveva da subito riconosciuto la possibilità di un affidamento diretto, purché sempre entro limiti di spesa predeterminati.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l’acquisto dei servizi legali in materia tributaria offerti dallo studio - ove di interesse del Vostro Comune - possa intervenire anche direttamente, in osservanza alla normativa vigente, dovendo semplicemente essere preceduto il relativo provvedimento di adesione alla nostra proposta dall’adozione da parte del Comune del regolamento previsto dall’art. 89 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale devono essere fissati i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma.